AI Act e obblighi di trasparenza: cosa cambia dal 2 agosto 2026 per aziende, professionisti e servizi digitali

L’AI Act introduce una disciplina articolata sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Tra gli aspetti più rilevanti, soprattutto per imprese, piattaforme digitali, professionisti e operatori che utilizzano strumenti di AI generativa, vi sono gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 del Regolamento.

Il tema è destinato ad assumere un ruolo centrale a partire dal 2 agosto 2026, data dalla quale tali obblighi diventeranno applicabili. Non si tratta soltanto di un adempimento formale: il legislatore europeo vuole evitare che utenti, consumatori, pazienti, clienti o destinatari di contenuti digitali siano indotti a credere di interagire con una persona reale, o di trovarsi davanti a contenuti autentici, quando invece sono generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale.

In altre parole, l’obiettivo è rendere riconoscibile l’uso dell’AI nei casi in cui tale riconoscibilità sia necessaria per consentire alla persona di comprendere correttamente il contesto in cui si trova.

Il quadro generale in tema di Intelligenza Artificiale: perché la trasparenza diventa centrale

L’intelligenza artificiale è ormai utilizzata in contesti molto diversi: chatbot di assistenza clienti, generatori di testi, immagini e video, sistemi di sintesi vocale, avatar digitali, strumenti per la creazione di contenuti social, software di marketing, applicazioni di analisi biometrica o di riconoscimento delle emozioni.

In molti casi l’utente finale non è in grado di comprendere immediatamente se sta interagendo con una persona o con un sistema automatizzato. Allo stesso modo, può non essere evidente se un’immagine, un video, una registrazione audio o un testo siano autentici oppure generati artificialmente.

È proprio su questo punto che interviene l’art. 50 dell’AI Act, prevedendo specifici obblighi informativi e di etichettatura. Tali obblighi non riguardano indistintamente tutti gli utilizzi dell’intelligenza artificiale, ma si applicano a determinate categorie di sistemi e contenuti.

I principali obblighi previsti dall’art. 50 AI Act

Gli obblighi di trasparenza possono essere ricondotti a quattro aree principali.

La prima riguarda i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire direttamente con persone fisiche. È il caso, ad esempio, dei chatbot, degli assistenti virtuali, dei voice assistant o di altri strumenti che dialogano con l’utente. In questi casi, il fornitore del sistema deve fare in modo che la persona sia informata del fatto che sta interagendo con un sistema di AI, salvo che ciò risulti già evidente dal contesto.

La seconda area riguarda i sistemi che generano o manipolano contenuti sintetici, come testi, immagini, audio o video. In questi casi, l’AI Act prevede obblighi tecnici di marcatura, affinché il contenuto possa essere riconosciuto come generato o modificato artificialmente anche tramite strumenti automatici.

La terza area riguarda i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. Chi utilizza questi sistemi deve informare le persone esposte al loro funzionamento, fermo restando il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa privacy e dalle altre discipline applicabili.

La quarta area riguarda i deep fake e determinati testi generati o manipolati con AI e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale. In tali ipotesi, il contenuto deve essere chiaramente indicato come generato o alterato artificialmente, salvo specifiche eccezioni.

Chatbot e assistenti virtuali: quando bisogna informare l’utente

Uno degli esempi più immediati è quello dei chatbot utilizzati su siti web, piattaforme e-commerce, applicazioni, servizi di assistenza clienti o strumenti di prenotazione.

Se l’utente interagisce direttamente con un sistema di AI, deve essere messo in condizione di sapere che non sta dialogando con una persona fisica. Non è sufficiente, di regola, inserire questa informazione solo nei termini e condizioni, in una policy o in una pagina secondaria del sito. L’informazione deve essere chiara, visibile e fornita al momento opportuno, cioè prima o al più tardi all’inizio dell’interazione.

Una formula semplice potrebbe essere, ad esempio: “Stai interagendo con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale”. Naturalmente, la formulazione concreta dovrà essere valutata caso per caso, anche in base al servizio offerto e al pubblico di riferimento.

L’obbligo può non applicarsi quando, tenuto conto delle circostanze, è evidente per una persona ragionevolmente attenta che l’interazione avviene con un sistema di AI. Tuttavia, questa eccezione deve essere interpretata con prudenza. Se il servizio è rivolto a consumatori, utenti fragili, minori, pazienti o soggetti non esperti, sarà più difficile sostenere che l’utilizzo dell’AI fosse realmente evidente.

Contenuti generati con AI: testi, immagini, audio e video

Un secondo profilo riguarda i contenuti creati o modificati tramite sistemi di AI generativa. Pensiamo a immagini promozionali, video pubblicitari, post social, articoli, contenuti informativi, materiali didattici, podcast, voci sintetiche o immagini realistiche create con strumenti di intelligenza artificiale.

L’AI Act distingue tra diversi piani.

Da un lato vi sono gli obblighi tecnici a carico dei fornitori di sistemi che generano o manipolano contenuti. Tali soggetti devono adottare soluzioni idonee a rendere riconoscibile, anche in modo automatico, che il contenuto è stato generato o modificato artificialmente.

Dall’altro lato vi sono gli obblighi a carico di chi utilizza tali sistemi per pubblicare determinati contenuti. In particolare, quando vengono diffusi deep fake o testi generati con AI destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale, può essere necessario indicare espressamente che il contenuto è stato prodotto o modificato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Per le imprese questo aspetto è particolarmente importante. Comunicati stampa, articoli di blog, contenuti informativi su salute, finanza, sicurezza, ambiente, politica, diritti dei consumatori o altri temi sensibili potrebbero rientrare nel perimetro degli obblighi di trasparenza se generati o manipolati tramite AI.

Deep fake: attenzione a immagini, voci e video realistici

Il tema dei deep fake è uno dei più delicati. L’AI Act si riferisce a contenuti audio, video o immagini che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri.

Non è necessario pensare solo ai casi patologici di disinformazione o frode. Anche un video promozionale che utilizzi un volto realistico, una voce sintetica simile a quella di una persona reale, una ricostruzione artificiale di un evento o un avatar che riproduce sembianze riconoscibili può porre un problema di trasparenza.

In questi casi, chi diffonde il contenuto deve valutare se sia necessario inserire un’etichetta o un avviso che renda chiara la natura artificiale o manipolata del contenuto.

L’obiettivo non è vietare l’utilizzo di tali tecnologie, ma evitare che il destinatario sia tratto in inganno sulla natura del contenuto.

Testi generati con AI e responsabilità editoriale

Articolo 50 AI ACT immagine generata tramite Gemini

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda i testi generati o manipolati con AI e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale.

La nozione è ampia e può comprendere contenuti relativi a salute pubblica, sicurezza, ambiente, economia, diritti fondamentali, servizi pubblici, sviluppi scientifici o altre materie di rilevanza collettiva.

Tuttavia, l’obbligo di indicare che il testo è stato generato con AI può venire meno quando il contenuto è stato sottoposto a un controllo umano effettivo e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Questo punto è molto importante per aziende, studi professionali, testate, blog corporate e uffici marketing. L’utilizzo dell’AI nella redazione di un testo non comporta automaticamente l’obbligo di etichettarlo, ma diventa essenziale poter dimostrare che vi sia stata una revisione umana reale, sostanziale e documentabile.

Non basta quindi un controllo superficiale o una mera approvazione formale. Occorre che il contenuto venga verificato nel merito da un soggetto competente, che se ne assuma la responsabilità.

Informazioni chiare, visibili e accessibili

L’art. 50 dell’AI Act non si limita a dire “cosa” deve essere comunicato, ma indica anche “come” deve essere comunicato.

Le informazioni devono essere chiare, distinguibili e accessibili. Ciò significa che non dovrebbero essere nascoste in documenti lunghi, in informative generiche, in menu secondari o in condizioni contrattuali che l’utente difficilmente leggerà nel momento dell’interazione.

La trasparenza deve essere collocata nel punto giusto dell’esperienza utente. Se si tratta di un chatbot, l’avviso dovrebbe comparire all’inizio della conversazione. Se si tratta di un contenuto audio o video sintetico, l’indicazione dovrebbe essere percepibile dal destinatario. Se si tratta di un’interfaccia digitale, l’informazione dovrebbe essere comprensibile anche per utenti con esigenze di accessibilità.

Questo comporta un lavoro non solo legale, ma anche tecnico, grafico e organizzativo.

Cosa devono fare imprese e professionisti

In vista dell’applicazione degli obblighi, le imprese dovrebbero iniziare da una mappatura degli strumenti di AI utilizzati.

È opportuno verificare, ad esempio, se sul sito o sulla piattaforma siano presenti chatbot, assistenti virtuali o sistemi automatizzati di risposta agli utenti; se vengano creati contenuti promozionali, informativi o commerciali con strumenti di AI generativa; se siano utilizzate immagini, audio o video sintetici; se l’azienda pubblichi testi su temi di interesse generale con il supporto dell’intelligenza artificiale; se siano impiegati sistemi biometrici o di riconoscimento delle emozioni.

Una volta effettuata questa mappatura, occorre distinguere il ruolo dell’impresa. In alcuni casi essa potrà essere fornitore del sistema di AI; in altri casi sarà semplicemente utilizzatore o deployer. La distinzione è fondamentale, perché gli obblighi non ricadono sempre sullo stesso soggetto.

Sarà poi necessario aggiornare le interfacce utente, le procedure interne, i contratti con i fornitori, le policy aziendali e i processi di revisione dei contenuti.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai rapporti contrattuali con i fornitori di soluzioni AI. Le aziende dovrebbero chiedere garanzie sul rispetto degli obblighi previsti dall’AI Act, sulla presenza di sistemi di marcatura, sulla documentazione tecnica disponibile e sulla corretta allocazione delle responsabilità tra fornitore e utilizzatore.

Conclusioni

L’art. 50 dell’AI Act segna un passaggio importante: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve diventare riconoscibile nei casi in cui può incidere sulla percezione, sulle decisioni o sull’affidamento delle persone.

Per imprese e professionisti non si tratta soltanto di aggiungere qualche dicitura standard. Occorre capire dove l’AI viene utilizzata, quali contenuti produce, chi ne è responsabile, come viene informato l’utente e quali procedure interne consentono di dimostrare il rispetto degli obblighi.

La trasparenza, se gestita correttamente, non deve essere vista solo come un vincolo normativo. Può diventare anche un elemento di fiducia verso clienti, utenti e destinatari dei servizi digitali.

Il tempo per adeguarsi non è illimitato. Per questo è consigliabile iniziare sin d’ora una verifica degli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati dall’organizzazione, così da arrivare preparati all’applicazione degli obblighi previsti dall’AI Act.

IMG 4906 Avv. Selene Galeazzi

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