Decreti attuativi dell'AI Act: cosa cambia davvero per imprese e professionisti

Il quadro: come si incastrano AI Act, Legge 132/2025 e decreti

Conviene tenere distinti tre livelli, perché è qui che nasce la maggior parte della confusione.

L'AI Act europeo è la fonte principale e si applica per fasi: i divieti dell'art. 5 e l'obbligo di alfabetizzazione (AI literacy) sono efficaci dal 2 febbraio 2025, le regole sui modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025, mentre il 2 agosto 2026 è la scadenza che tocca il maggior numero di imprese. Attenzione però al calendario aggiornato: il Regolamento UE 2026/1744 (il "Digital Omnibus"), pubblicato il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha differito l'applicazione degli obblighi. In sintesi, gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 restano fissati al 2 agosto 2026, mentre gran parte dei requisiti per i sistemi ad alto rischio slitta al 2 dicembre 2027 (e, per alcune categorie, al 2 agosto 2028). 

La Legge 132/2025 è la legge nazionale sull'IA: pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed in vigore dal 10 ottobre 2025, fissa il principio guida di tutto l'impianto — quello antropocentrico: l'IA è uno strumento a supporto della decisione umana, mai un suo sostituto.

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I due decreti attuativi danno gambe operative a quel principio. Nel loro complesso intervengono su cinque fronti che interessano direttamente aziende e studi professionali: autorità e sanzioni, rapporti di lavoro, professioni, responsabilità civile e responsabilità penale (oltre alla materia di polizia e sorveglianza biometrica, che tratteremo a parte).

Chi vigila: la mappa delle autorità

I decreti confermano l'assetto di controllo già delineato dalla Legge 132/2025:

  • AgID (Agenzia per l'Italia Digitale): autorità di notifica.
  • ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale): autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni europee.
  • Banca d'Italia, CONSOB e IVASS: vigilanza sui sistemi ad alto rischio collegati ai servizi finanziari. 
  • Garante per la protezione dei dati personali: competente sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, nella gestione delle frontiere, nella giustizia e nella democrazia, oltre a tutte le competenze in materia di protezione dei dati. 

Tradotto: un'impresa che usa IA per scopi ordinari dialoga soprattutto con ACN e AgID; una banca o un'assicurazione hanno un interlocutore settoriale dedicato.

Le sanzioni (e perché non scattano subito)

Due punti fermi. Primo: le sanzioni sono graduate in base alla gravità e hanno massimali inferiori a quelli europei; per le violazioni meno offensive sono ammesse anche misure non pecuniarie. L'Italia ha cioè sfruttato lo spazio lasciato dall'AI Act per calibrare le sanzioni sul ruolo dell'operatore nella catena del valore. 

Secondo, ed è cruciale per pianificare: il regime sanzionatorio nazionale entrerà in vigore in modo coordinato con l'effettiva applicabilità dei corrispondenti obblighi e divieti europei, così da evitare che una condotta sia sanzionata in Italia prima che la disposizione europea violata sia operativa. In pratica, lo slittamento delle regole sull'alto rischio disposto dal Digital Omnibus si riflette anche sulle sanzioni italiane collegate.

C'è anche una nota positiva per chi innova: è anticipata l'operatività degli spazi di sperimentazione normativa (sandbox), con accesso preferenziale per PMI e imprese in fase di avvio.

IA e rapporto di lavoro: niente decisioni "solo dall'algoritmo"

È probabilmente la novità di impatto più immediato per i datori di lavoro. Le decisioni sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro — inclusi provvedimenti disciplinari e licenziamenti — non possono dipendere soltanto da un trattamento automatizzato; il licenziamento adottato in violazione è nullo. La decisione finale deve restare in capo a una persona fisica, e il lavoratore ha diritto a una spiegazione intelligibile del ruolo svolto dal sistema, con l'indicazione dei principali parametri considerati. 

Esempio pratico. Un'azienda usa un software che assegna un punteggio di produttività e "propone" i nominativi da licenziare. Se il responsabile HR si limita a ratificare quell'output senza una valutazione autonoma, il licenziamento è a rischio nullità. Serve una decisione umana reale e documentata.

Una precisazione utile in fase di selezione: le attività di ricerca e selezione delle candidature non costituiscono decisioni finali sul rapporto di lavoro, compresa la mancata ammissione alle fasi successive — resta però ferma tutta la disciplina su trasparenza e protezione dei dati.

Professionisti: formazione obbligatoria e responsabilità che non si delega alla macchina

Per avvocati, commercialisti, medici, ingegneri e le altre professioni regolamentate arriva un obbligo di formazione sull'IA, sia iniziale sia continua, articolato su tre piani: tecnico (funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi), giuridico (AI Act e normativa nazionale) e deontologico (responsabilità e obblighi di trasparenza verso il cliente). Sul piano attuativo, gli ordini professionali dovranno aggiornare i propri regolamenti entro sei mesi, mentre i parametri di compenso — inclusi i tariffari forensi — entro dodici mesi, per riflettere la classe di rischio del sistema utilizzato. 

Il punto di sostanza, però, è che la responsabilità per il lavoro svolto con l'ausilio dell'IA resta in capo al professionista: non si trasferisce allo strumento. Questo si salda con un principio già contenuto nella Legge 132/2025: la prevalenza del lavoro intellettuale e l'obbligo di informativa alla clientela sull'uso dell'IA. 

Esempio pratico. Un professionista che utilizzi un sistema di IA per redigere una bozza deve verificarne l'output, risponde degli errori come se l'avesse scritto lui e — dove l'IA incide sulla prestazione — dovrebbe informarne il cliente.

Responsabilità civile: strumenti nuovi per chi subisce un danno

I decreti colmano il vuoto lasciato dal ritiro, in sede europea, della proposta di direttiva sulla responsabilità da IA. Senza introdurre nuovi obblighi sostanziali, mettono a disposizione del danneggiato quattro leve processuali: l'accesso alla documentazione tecnica del sistema, una presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo vicino alla residenza del danneggiato e l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione. Restano ferme le tutele esistenti in materia di protezione dei dati e di responsabilità da prodotto. 

Esempio pratico. Un consumatore danneggiato da un sistema automatizzato non dovrà più ricostruire da solo il "funzionamento interno" del software: potrà chiederne la documentazione tecnica e beneficiare di una presunzione (relativa) sul nesso causale, che alleggerisce — senza azzerare — l'onere della prova.

Responsabilità penale: il nuovo articolo 437-bis del Codice penale

I decreti introducono nel Codice penale l'articolo 437-bis, che punisce l'omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in base al bene giuridico esposto al pericolo. È prevista inoltre una disposizione autonoma per l'utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana.

La fattispecie è costruita con equilibrio: la punibilità è ancorata al pericolo concreto per la vita, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato e, per la condotta colposa, alla colpa grave — così da non criminalizzare ogni deviazione tecnica — e la responsabilità può estendersi all'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Cosa fare. Le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi ad alto rischio dovrebbero valutare l'aggiornamento del Modello 231, inserendo il presidio delle misure di sicurezza e della sorveglianza umana sull'IA tra i rischi-reato mappati.

Polizia e sorveglianza biometrica: i paletti

Il capitolo, meno rilevante per la generalità delle imprese, merita un cenno perché è stato il più discusso. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione giudiziaria, ed è vietata la creazione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di dati dal web. Rispetto alla prima versione, nella stesura definitiva il riconoscimento facciale in piazze, stadi o cortei può essere attivato solo a seguito della commissione di un reato, con conservazione delle immagini limitata a 7 giorni e richiesta di autorizzazione al magistrato entro 24 ore dall'avvio del sistema. 

Cosa dovrebbero fare ora imprese e professionisti

In attesa dei testi in Gazzetta, alcuni passi sono già impostabili:

  1. Mappare i sistemi di IA in uso o in sviluppo e classificarli per livello di rischio ai sensi dell'AI Act.
  2. Rivedere i processi HR, garantendo che nessuna decisione sul personale sia interamente automatizzata e predisponendo informative e "spiegazioni intelligibili".
  3. Aggiornare il Modello 231 e le procedure di sicurezza per i sistemi ad alto rischio.
  4. Programmare la formazione del personale (AI literacy, già obbligatoria) e, per gli studi professionali, la formazione dedicata.
  5. Verificare i fornitori: pretendere documentazione di conformità e dichiarazioni sulle caratteristiche dei sistemi.

Conclusione

I decreti attuativi non stravolgono l'AI Act: lo rendono operativo in Italia, aggiungendo un piano sanzionatorio, penale e di responsabilità civile su misura. Il messaggio di fondo è coerente con il principio antropocentrico: l'IA si può — e in molti casi si deve — usare, ma la responsabilità resta umana e organizzativa.

Decreti attuativi 2026 intelligenza artificiale
Foto Lorenzo Grassano copia 6 Avv. Lorenzo Grassano

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