Deepfake, AI e privacy: cosa chiarisce il Garante Privacy nel provvedimento 789/2025
Il rapporto tra deepfake, intelligenza artificiale e privacy entra ufficialmente in una nuova fase.
Con il provvedimento n. 789 del 18 dicembre 2025, il Garante Privacy ha chiarito che l’uso di sistemi di AI capaci di generare contenuti a partire da voci o immagini reali non è una semplice sperimentazione tecnologica, ma un trattamento di dati personali a tutti gli effetti.
Il messaggio dell’Autorità è diretto e inequivocabile: quando l’AI utilizza elementi riconducibili a una persona fisica, si applicano pienamente le regole del GDPR, con tutte le responsabilità che ne derivano per sviluppatori, piattaforme e utilizzatori.
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Deepfake e AI: perché la privacy è centrale
I deepfake sono contenuti digitali – audio, video o visivi – generati tramite intelligenza artificiale in grado di simulare in modo estremamente realistico la voce o l’aspetto di una persona.
Secondo il Garante Privacy, il problema non è la tecnologia in sé, ma il suo impatto sui diritti fondamentali. Attraverso i deepfake, infatti, a una persona possono essere attribuite parole, idee o comportamenti che non ha mai espresso. Questo incide direttamente sulla sua identità digitale e sulla sua libertà decisionale.
È proprio per questo che il Garante qualifica tali operazioni come trattamenti di dati personali, e non come semplici elaborazioni creative.
Voce e immagine come dati personali (e dati biometrici)
Uno dei passaggi più rilevanti del provvedimento riguarda la qualificazione giuridica di voce e immagine.
Il Garante ribadisce che rientrano nella definizione di dato personale prevista dall’art. 4 del GDPR, poiché consentono l’identificazione diretta o indiretta di una persona fisica.
In alcuni casi, quando vengono utilizzate attraverso strumenti tecnici finalizzati all’identificazione univoca, voce e immagini possono persino assumere la natura di dati biometrici. In queste ipotesi non è sufficiente individuare una base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR, ma occorre anche una delle condizioni rafforzate previste dall’art. 9.
Deepfake e autodeterminazione informativa
Il provvedimento dedica ampio spazio al concetto di autodeterminazione informativa, richiamando un principio cardine della protezione dei dati personali: ogni individuo deve poter decidere cosa far sapere di sé e come essere rappresentato.
I deepfake mettono seriamente in crisi questo principio, perché consentono la creazione e la diffusione di contenuti che sfuggono al controllo dell’interessato. Il rischio aumenta ulteriormente quando tali contenuti vengono condivisi online, diventando difficili, se non impossibili, da rimuovere in modo effettivo.
Diffusione online e rischi concreti
Il Garante sottolinea come la circolazione dei deepfake sulle piattaforme digitali amplifichi i rischi per i diritti e le libertà delle persone. Le conseguenze non sono solo teoriche, ma possono tradursi in frodi, sostituzioni di persona, danni reputazionali e perdite economiche.
Non a caso, il provvedimento richiama espressamente i considerando 39 e 75 del GDPR, evidenziando la necessità di una maggiore consapevolezza da parte di utenti e operatori rispetto ai pericoli di questi trattamenti.
Responsabilità di chi sviluppa e fornisce servizi di AI
Un altro punto centrale riguarda la responsabilità sin dalla progettazione.
Il Garante richiama il principio di Data Protection by Design e by Default, chiarendo che i fornitori di servizi di AI basati su voci o immagini reali devono integrare la tutela dei dati personali fin dalle fasi di sviluppo e progettazione.
L’innovazione tecnologica, secondo l’Autorità, non può mai prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali, né può essere usata come giustificazione per eludere gli obblighi del GDPR.
Rischi e sanzioni
Nel provvedimento è contenuto un vero e proprio avvertimento pubblico.
L’uso di deepfake che coinvolgono dati personali di terzi, in assenza di una base giuridica valida o senza un’informativa adeguata, può determinare violazioni degli articoli 5, 6 e 9 del GDPR, con tutte le conseguenze anche di natura sanzionatoria.
Il fatto che questi strumenti siano facilmente accessibili o diffusi sul mercato non li rende automaticamente leciti dal punto di vista della protezione dei dati.
Conclusioni
Il provvedimento del Garante Privacy sui deepfake e sull’AI segna un punto fermo: la tecnologia può evolvere rapidamente, ma la tutela dei dati personali resta un limite invalicabile.
Per aziende, sviluppatori e professionisti digitali, questo significa integrare la privacy nella progettazione delle soluzioni di intelligenza artificiale e non considerarla un adempimento formale a valle.
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