Intelligenza artificiale e licenziamento: la sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025

Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – affronta uno dei primi casi italiani in cui l’intelligenza artificiale viene richiamata espressamente nel contesto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Non si tratta di una pronuncia “pro-automazione”, né di un precedente che consacra l’algoritmo come nuova causa di recesso. Piuttosto, la decisione segna l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella fisiologia del contenzioso lavoristico.

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Il caso

La vicenda riguarda una graphic designer impiegata presso una società operante nel settore della cybersecurity. L’azienda, a fronte di una documentata crisi economico-finanziaria, aveva avviato un processo di riorganizzazione interna volto a ridurre i costi e a concentrare le risorse sul proprio core business, legato allo sviluppo software e alla cyber intelligence.

Nel quadro di tale ristrutturazione, il settore del design è stato progressivamente ridimensionato fino alla soppressione del ruolo ricoperto dalla lavoratrice. Le attività grafiche, secondo quanto emerso in giudizio, sono state in parte accentrate e in parte assorbite dal team marketing, anche mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, ritenuti idonei a garantire qualità, rapidità ed economicità delle prestazioni.

La dipendente ha impugnato il licenziamento sostenendo la natura pretestuosa della riorganizzazione e contestando l’effettiva eliminazione delle mansioni, oltre a dedurre la mancata verifica di possibili ricollocazioni interne.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La società ha documentato lo stato di crisi, la riduzione dell’organico e la scelta strategica di concentrare le risorse sui progetti tecnologicamente più avanzati. È stato altresì accertato il nesso causale tra la riorganizzazione e la soppressione della posizione lavorativa.

Quanto al repechage, il giudice ha richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di ricollocazione, anche attraverso prova presuntiva. Nel caso concreto, è emerso che le posizioni compatibili risultavano già occupate e che le competenze richieste nei settori rimasti attivi erano di natura tecnica e specialistica, non sovrapponibili a quelle della lavoratrice.

L’intelligenza artificiale, nella motivazione, non viene elevata a fondamento autonomo del licenziamento. Viene piuttosto considerata come uno degli strumenti organizzativi utilizzati nel processo di efficientamento. La legittimità del recesso resta ancorata ai criteri tradizionali del diritto del lavoro, senza introdurre scorciatoie tecnologiche.

Una decisione formalmente lineare, ma non neutra sul piano sociale

Dal punto di vista giuridico, la pronuncia appare coerente con l’impianto normativo vigente. Il giudice non modifica le regole del gioco: applica i principi consolidati in materia di giustificato motivo oggettivo a un contesto produttivo che si avvale anche di strumenti di AI.

Eppure, il significato della sentenza va oltre il caso concreto. L’intelligenza artificiale non è qui il problema giuridico, ma rappresenta un acceleratore economico. Consente di comprimere tempi e costi, di redistribuire funzioni, di ridurre la necessità di alcune professionalità. Tutto ciò è pienamente compatibile con la libertà d’impresa, ma produce effetti tangibili sull’occupazione.

In un mercato del lavoro come quello italiano, caratterizzato da bassa mobilità e difficoltà di riqualificazione, il rischio è che le riorganizzazioni fondate sull’innovazione tecnologica si traducano non in transizioni professionali, ma in espulsioni definitive dal mercato.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma n. 9135/2025 non inaugura una nuova categoria di licenziamento “tecnologico”, né legittima automaticamente la sostituzione del lavoro umano con l’intelligenza artificiale. Il giudice ha semplicemente applicato i principi consolidati in materia di giustificato motivo oggettivo a un contesto produttivo nel quale l’AI è uno degli strumenti utilizzati per riorganizzare e contenere i costi.

Il dato giuridico è chiaro: ciò che conta resta l’effettività delle ragioni economico-organizzative, il nesso causale tra riorganizzazione e soppressione del posto e l’adempimento dell’obbligo di repechage. L’intelligenza artificiale non è una causa autonoma di recesso, ma un fattore organizzativo che, se inserito in un processo reale e documentato di ristrutturazione, può concorrere a rendere legittimo il licenziamento.

Il dato sistemico, tuttavia, è più ampio. L’AI rappresenta un potente acceleratore dei processi di razionalizzazione aziendale. Riduce tempi, comprime costi, amplia la produttività individuale. In un simile scenario, il diritto del lavoro rischia di trovarsi a presidiare ex post trasformazioni che incidono profondamente sugli equilibri occupazionali, senza disporre di strumenti adeguati per governarle in chiave preventiva.

La decisione romana, dunque, non chiude un dibattito: lo apre. Se la giurisprudenza continuerà – correttamente – a muoversi entro il perimetro delle regole vigenti, sarà il sistema nel suo complesso a dover interrogarsi su come accompagnare l’innovazione tecnologica con politiche di riqualificazione, formazione continua e tutela attiva.

L’intelligenza artificiale non sostituisce il diritto del lavoro. Ma ne mette alla prova la capacità di garantire un equilibrio tra libertà d’impresa ed effettiva protezione dell’occupazione. Ed è su questo terreno che si giocherà la partita dei prossimi anni.

In un contesto in cui innovazione tecnologica e diritto del lavoro si intrecciano sempre più spesso, è fondamentale affrontare questi passaggi con un’adeguata valutazione giuridica: il nostro Studio offre assistenza legale in materia di intelligenza artificiale e riorganizzazioni aziendali, supportando imprese e professionisti nella gestione dei relativi profili giuslavoristici.

IMG 4919 Avv. Lorenzo Grassano

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