Il DDL Intelligenza Artificiale è legge: novità per giustizia e professioni
Con l’approvazione definitiva da parte del Senato il Disegno di legge in materia di intelligenza artificiale è diventato legge. L’Italia si è così dotata del primo quadro normativo nazionale pienamente allineato all’AI Act europeo (Reg. UE 2024/1689), definendo principi, limiti e responsabilità nell’uso dell’AI.
La riforma si propone di garantire un impiego “corretto, trasparente e responsabile”, ispirato a un approccio antropocentrico: l’uomo resta al centro del processo decisionale, mentre la tecnologia assume un ruolo strumentale e di supporto.
Principi generali e governance
La legge stabilisce che:
- il Governo adotti una strategia nazionale sull’AI, aggiornata ogni due anni;
- la governance sia affidata all’AgID e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, responsabili di vigilanza e monitoraggio;
- ogni anno venga presentata una relazione al Parlamento.
Il quadro normativo si colloca in continuità con il GDPR e con i principi europei di tutela dei diritti fondamentali, privacy e dignità umana.
L’impatto sulle professioni intellettuali (art. 13)
Per le professioni intellettuali – avvocati, commercialisti, notai, consulenti – l’AI è ammessa solo in funzione strumentale.
- Rimane esclusivo appannaggio dell’uomo l’attività principale di analisi e valutazione critica.
- È introdotto un obbligo di informativa al cliente, con linguaggio chiaro ed esaustivo, sull’uso dell’AI (es. strumenti di ricerca giurisprudenziale, analisi documentale o redazione assistita).
Per gli avvocati, questo comporta un nuovo dovere deontologico di trasparenza, destinato a incidere sulle regole di correttezza professionale e sul rapporto fiduciario con l’assistito.
Considerando che alcuni legali ancora non sanno usare bene gli strumenti di AI, il tema della alfabetizzazione digitale assume ancora più importanza, anche nel settore degli avvocati.
Pubblica amministrazione e trasparenza algoritmica (art. 14)
Nella Pubblica amministrazione l’AI potrà essere utilizzata per migliorare efficienza e ridurre i tempi dei procedimenti. Tuttavia:
- le decisioni restano in capo al funzionario responsabile;
- devono essere garantite conoscibilità, tracciabilità e trasparenza degli algoritmi.
Per il diritto amministrativo, ciò apre nuovi scenari di contenzioso legati a discriminazioni, errori automatizzati e difetto di trasparenza algoritmica.
Giustizia e divieto di giustizia predittiva (art. 15)
L’AI è espressamente esclusa da funzioni decisionali nell’attività giudiziaria:
- restano riservati al magistrato l’interpretazione della legge, la valutazione delle prove e l’adozione dei provvedimenti;
- è vietata la giustizia predittiva;
- è ammesso l’uso di AI per funzioni organizzative e amministrative.
Il legislatore prevede inoltre formazione specifica per magistrati e personale giudiziario, al fine di governare l’impatto tecnologico senza rinunciare alle garanzie fondamentali del processo.
Competenza giurisdizionale (art. 17)
Una modifica al Codice di procedura civile attribuisce al tribunale la competenza esclusiva nelle controversie relative al funzionamento dei sistemi di AI. È escluso il giudice di pace.
Si apre così lo spazio per un nuovo contenzioso specializzato per le responsabilità delle aziende, destinato a richiedere competenze giuridiche e tecniche integrate.
Questa tematica interessa molto anche la responsabilità dei costruttori di APP alimentate con Intelligenza Artificiale.
Diritto d’autore e AI (art. 25)
In materia di copyright, la legge distingue tra:
- opere di origine esclusivamente umana (pienamente protette);
- opere create con ausilio dell’AI, tutelate se frutto di lavoro intellettuale dell’autore.
Restano escluse le mere produzioni automatiche prive di apporto creativo umano. Per i professionisti legali e contrattualisti si aprono così nuove questioni su paternità, titolarità dei diritti e licenze d’uso.
Leggi l'approfondimento sul tema "diritto d'autore e AI".
Nuove fattispecie penali (art. 26)
La legge introduce un nuovo reato di uso illecito dell’AI e interviene su aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, ora estesi anche a condotte commesse tramite AI.
Particolare attenzione ai deepfake: è previsto il carcere da 1 a 5 anni per chi diffonde immagini o video falsi idonei a trarre in inganno.
Si tratta di ambiti che richiederanno agli operatori del diritto competenze specifiche in materia tecnica e di nesso causale.
AI e lavoro
È istituito un Osservatorio sull’uso dell’AI in ambito lavorativo, con funzioni di monitoraggio per prevenire abusi e discriminazioni.
Le imprese che utilizzano AI nei processi di selezione o valutazione dovranno:
- informare correttamente i lavoratori;
- garantire trasparenza in ogni fase decisionale.
Il principio di dignità della persona resta il criterio guida.
Sanità e ricerca scientifica
Nel settore sanitario la nuova legge chiarisce che l’AI potrà solo affiancare i medici, senza mai sostituirli nelle decisioni su cure e accesso alle prestazioni. Resta quindi uno strumento di supporto, utile per analisi e gestione dei dati, ma la responsabilità clinica rimane sempre umana.
Per la ricerca scientifica, invece, l’AI potrà essere impiegata in modo più ampio, purché sotto controllo dei ricercatori. È consentito anche l’uso di dati personali per studi senza fini di lucro, ma solo con l’ok di un comitato etico e previa notifica al Garante privacy.
Conclusioni
La nuova legge italiana rappresenta un passaggio cruciale:
segna la prima integrazione nazionale organica all’AI Act europeo;
bilancia opportunità tecnologiche e tutela dei diritti;
apre nuovi spazi professionali e contenziosi in settori chiave (giustizia, amministrazione, lavoro, copyright, penale).
Per gli avvocati e professionisti si profila un duplice compito: sfruttare l’AI come strumento di efficienza e, al contempo, garantire trasparenza, vigilanza e tutela dei diritti fondamentali.