IA e segreto professionale: la fine della riservatezza?

L'idea che l'intelligenza artificiale possa essere un confidente silenzioso è, purtroppo, un'illusione giuridica pericolosa. Quando digitiamo i dettagli di una strategia difensiva o ammettiamo una colpa all'interno di una chat, non stiamo parlando con un diario segreto, ma stiamo consegnando informazioni a una terza parte commerciale. Questo semplice atto spezza il cerchio del segreto professionale, trasformando quello che credevamo un aiuto in un potenziale testimone d'accusa.

Perché il segreto professionale svanisce quando è coinvolta l'Intelligenza Artificiale

Il segreto professionale non è un attributo dell'informazione in sé, ma della relazione tra chi parla e chi ascolta. Nel diritto, questo privilegio esiste solo tra soggetti protetti, come l'avvocato e il suo cliente. Nel momento in cui inseriamo un chatbot nella conversazione, introduciamo un terzo soggetto: la società tecnologica.

Negli Stati Uniti, questo concetto è cristallizzato nella cosiddetta "Third-Party Doctrine". In sostanza, se riveli volontariamente un'informazione a un terzo (come una banca o, in questo caso, OpenAI o Anthropic), perdi ogni "ragionevole aspettativa di riservatezza". Una volta che l'informazione è nelle mani del fornitore del servizio, l'accusa può richiederne l'acquisizione tramite un mandato, e la società sarà legalmente obbligata a consegnare i log delle conversazioni.

I precedenti e il rischio "Discovery"

Un caso che ha fatto scuola, non tanto per l'uso dell'IA ma per le sue conseguenze sulla gestione dei dati, è quello di Mata v. Avianca (2023). Oltre al noto scandalo delle citazioni inventate da ChatGPT, il giudice Kevin Castel ha messo in luce un punto fondamentale: l'affidamento incauto a strumenti esterni espone l'intero materiale preparatorio a una vulnerabilità documentale. Se un avvocato usa l'IA per analizzare prove riservate, quelle prove perdono la protezione del "work product" (il materiale protetto prodotto dal legale), diventando potenzialmente accessibili alla controparte durante la fase di discovery.

Non si tratta di una teoria astratta. Molti ordini forensi, come quello della Florida o del South Carolina, hanno già emesso pareri etici formali avvertendo che l'uso di IA generativa senza garanzie di "confidenzialità proprietaria" può costituire una violazione dei doveri deontologici. In pratica, se i dati inseriti vengono usati per addestrare il modello o sono leggibili da revisori umani (come ammesso esplicitamente nelle policy di OpenAI), il segreto è tecnicamente già violato.

Le condizioni d'uso dei tool di Intelligenza Artificiale Generativa

Le piattaforme non giocano a nascondino. Se leggiamo attentamente i termini di servizio, scopriamo che la riservatezza offerta è di tipo commerciale, non legale. OpenAI, ad esempio, specifica che i dati possono essere visionati da personale autorizzato per scopi di sicurezza o miglioramento del servizio (il cosiddetto RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback). Giuridicamente, questo significa che esiste un testimone umano potenziale per ogni nostra parola.

Inoltre, queste aziende dichiarano esplicitamente di non essere "fornitori di consulenza legale". Questa clausola serve proprio a evitare che si instauri quel rapporto fiduciario che farebbe scattare la protezione del segreto. Se loro dicono di non essere i tuoi avvocati, tu non puoi pretendere che proteggano i tuoi segreti come tali.

Immagine generata tramite AI di uomo che chatta immagine generata tramite intelligenza artificiale

GDPR, AI ACT e normativa nazionale

Il quadro europeo, pur essendo più rigido di quello statunitense in termini di tutela dei dati, non offre affatto uno scudo impenetrabile quando l'intelligenza artificiale entra in un'aula di tribunale, poiché esiste una distinzione netta tra la privacy garantita dal GDPR e il segreto professionale forense. 

Sebbene il GDPR protegga il cittadino dall'uso commerciale dei propri dati, l'Articolo 23 dello stesso regolamento permette di limitare tali diritti per esigenze di giustizia: ciò significa che, davanti a un ordine di esibizione del giudice, il provider non può opporre il GDPR per negare la consegna dei log delle chat, rendendo quelle conversazioni delle vere e proprie prove documentali acquisibili ex Art. 2712 c.c. come riproduzioni meccaniche o ex Art. 234 c.p.p. nel processo penale. 

A complicare la situazione interviene il nuovo AI Act (Regolamento UE 2024/1689) che, pur classificando l’IA in ambito giudiziario come "ad alto rischio" per garantirne l'imparzialità, impone all’Articolo 12 rigorosi obblighi di logging automatico, creando paradossalmente una traccia digitale indelebile che l'autorità può sequestrare. Poiché il segreto professionale copre solo il perimetro tra avvocato e cliente e non si estende a fornitori di servizi terzi che dichiarano esplicitamente di non essere soggetti legali, ogni confidenza affidata al chatbot rischia di subire una rinuncia implicita alla riservatezza, trasformando quello che credevamo un assistente silenzioso in un potenziale testimone digitale capace di testimoniare contro di noi.

Usare sempre prudenza quando si interagisce con un chatbot

In definitiva, l'intelligenza artificiale dovrebbe essere trattata come un collaboratore esterno non vincolato dal segreto: utile per bozzare documenti generici o riassumere testi pubblici, ma estremamente rischioso per analizzare confessioni o strategie riservate. 

La distinzione tra uno strumento di lavoro e un confidente legale è netta, e ignorarla potrebbe significare consegnare alla controparte le chiavi della propria difesa.

Conclusioni

In definitiva, l'intelligenza artificiale è un formidabile acceleratore di pensiero, ma rimane, dal punto di vista del diritto, un "terzo estraneo" sprovvisto di abilitazione forense e di obblighi deontologici di segretezza. Affidare i dettagli sensibili di una strategia a un chatbot significa, tecnicamente, esporsi alla rinuncia del privilegio (il cosiddetto waiver of privilege), poiché la riservatezza legale non è un attributo del dato, ma della relazione esclusiva tra avvocato e cliente, un cerchio che si spezza non appena l'informazione transita sui server di un provider commerciale. 

Come suggerito dai rigidi criteri di logging dell'AI Act e dalle policy di trasparenza delle big tech, ogni prompt è potenzialmente un documento rintracciabile: la conclusione è quindi che l'IA può aiutarvi a strutturare un ragionamento, ma non può custodirlo come farebbe un legale, perché nel momento in cui premete "invio" state di fatto creando una prova documentale acquisibile. Per evitare che un'intuizione digitale si trasformi in un autogol processuale, è fondamentale trattare queste piattaforme come collaboratori esterni non vincolati al segreto, limitandone l'uso a compiti generici e mantenendo i fatti sensibili nell'unico spazio dove il diritto garantisce l'inviolabilità: il dialogo diretto e umano con il proprio difensore.

IMG 4919 Avv. Lorenzo Grassano

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