Tracking pixel nelle email: cosa cambia dopo le Linee guida del Garante Privacy del 17 aprile 2026
ll Garante chiarisce quando il tracciamento delle aperture email richiede il consenso, quali eccezioni possono operare e quali adeguamenti devono adottare aziende, piattaforme e mittenti.
Con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nuove Linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Si tratta di un intervento molto rilevante per imprese, pubbliche amministrazioni, provider email, piattaforme di marketing automation e, più in generale, per tutti i soggetti che inviano newsletter, DEM, email transazionali o comunicazioni di servizio contenenti sistemi di tracciamento invisibile.
Il provvedimento affronta una prassi estremamente diffusa nel marketing digitale e nella gestione delle comunicazioni elettroniche, ma finora spesso trattata in modo troppo semplificato. Il messaggio dell’Autorità è chiaro: il tracking pixel non è un dettaglio tecnico neutro, ma uno strumento di tracciamento che incide direttamente sulla riservatezza dell’utente e che, proprio per questo, richiede particolare attenzione sotto il profilo della trasparenza, della base giuridica e della configurazione dei sistemi.
Che cosa sono i tracking pixel nelle email
I tracking pixel sono immagini di dimensioni minime, spesso trasparenti e non percepibili dal destinatario, inserite all’interno di un messaggio email ma ospitate su un server remoto. Quando il destinatario apre l’email e il client di posta scarica le immagini, il pixel viene richiamato dal server del mittente o del fornitore tecnico, consentendo così la raccolta di informazioni relative all’apertura del messaggio.
Attraverso questo meccanismo è possibile rilevare, ad esempio, se l’email è stata aperta, quante volte, in quale momento e, in alcuni casi, anche ottenere dati ulteriori collegati al dispositivo o alla connessione utilizzata dall’utente. Proprio questa caratteristica rende il tracking pixel particolarmente invasivo: il destinatario, nella maggior parte dei casi, non si accorge affatto della sua presenza e non percepisce che l’apertura del messaggio sta generando un evento di tracciamento.
Perché il Garante Privacy è intervenuto
Il Garante muove da una considerazione molto netta: la posta elettronica è, per sua natura, uno spazio di comunicazione privata, strettamente collegato alla tutela costituzionale della corrispondenza. In questo contesto, l’inserimento di strumenti di tracciamento occulti all’interno delle email presenta un livello di invasività particolarmente elevato.
Secondo l’Autorità, il problema non riguarda soltanto la possibilità di ricavare dati comportamentali o preferenze dell’utente, ma anche e soprattutto la mancanza di consapevolezza del destinatario. In altri termini, il carattere nascosto del tracking pixel compromette in radice i principi di correttezza e trasparenza, perché consente una raccolta di informazioni che non è immediatamente percepibile da parte dell’interessato.
Le Linee guida nascono dunque dall’esigenza di ricondurre a regole più chiare un fenomeno ormai diffusissimo, che coinvolge non solo il marketing promozionale, ma anche comunicazioni di servizio, messaggi automatici, email istituzionali e sistemi di sicurezza o autenticazione.
La base normativa: non solo GDPR, ma anche art. 122 del Codice Privacy
Uno degli aspetti più importanti del provvedimento è il chiarimento del quadro normativo applicabile. Il Garante afferma che l’inserimento di tracking pixel nelle email rientra nell’ambito dell’art. 122 del Codice Privacy, che recepisce l’art. 5, paragrafo 3, della direttiva ePrivacy.
Questo passaggio è decisivo, perché conferma che il tema non può essere affrontato soltanto in termini generali di GDPR. Quando un tracking pixel comporta archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente o accesso a informazioni già archiviate, entra in gioco la disciplina speciale sulle comunicazioni elettroniche, che prevale come lex specialis rispetto alla disciplina generale del Regolamento.
Il GDPR continua comunque a rilevare come cornice generale, soprattutto per i principi di liceità, correttezza, trasparenza, accountability, privacy by design e by default. Ma la regola speciale, nel caso dei tracking pixel, è quella dettata dall’art. 122 del Codice.
Quando il tracking pixel richiede il consenso
La regola generale affermata dal Garante è che, fuori dai casi di deroga, l’utilizzo dei tracking pixel nelle email richiede il previo consenso dell’utente. Tale consenso deve essere informato, libero, specifico e inequivocabile.
Questo vale in particolare quando il pixel è utilizzato per monitorare in modo individuale il comportamento del destinatario, ad esempio per misurare il tasso di apertura delle email su base personale, valutare l’interesse verso i contenuti ricevuti, ottimizzare oggetti e testi delle campagne, modificare la frequenza di invio in base al comportamento osservato oppure costruire profili commerciali sulla base delle aperture.
In sostanza, quando il dato di apertura della mail viene usato per valutare il singolo destinatario o per orientare future attività di marketing e profilazione, il consenso preventivo diventa il presupposto ordinario di liceità.
I casi in cui può operare una deroga al consenso
Le Linee guida, però, non affermano che ogni tracking pixel sia sempre subordinato al consenso. Il Garante individua alcune ipotesi in cui può operare una deroga, purché il trattamento sia effettivamente limitato a finalità compatibili con la norma e configurato in modo coerente.
Un primo caso riguarda le statistiche aggregate necessarie a misurare la performance complessiva di una campagna, migliorare la deliverability o contrastare fenomeni di spam. In questo scenario, però, il Garante richiede l’adozione di tecniche di anonimizzazione idonee a evitare rilevazioni personalizzate. Il dato statistico deve quindi restare realmente aggregato e non riconducibile al singolo destinatario.
Un secondo ambito riguarda la sicurezza, ad esempio quando il tracking è funzionale a verificare l’apertura di messaggi connessi ad autenticazione, attivazione di account, reset password o gestione di richieste sensibili avanzate dall’utente.
Un’ulteriore ipotesi riguarda i messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inviare o che sono destinati a tutelare concretamente l’interessato o la collettività, come avvisi su phishing, incidenti di sicurezza, modifiche contrattuali, scadenze o adempimenti rilevanti.
Il punto, però, è molto chiaro: la deroga non può essere invocata in modo generico o automatico. Occorre una valutazione concreta, documentata e coerente con il principio di accountability.
Obblighi di informativa: il tracciamento va dichiarato in modo chiaro
Anche quando il consenso non è necessario per la presenza di una deroga, resta fermo l’obbligo di informare in modo adeguato l’interessato. Il Garante insiste molto su questo profilo, chiarendo che l’uso di tracking pixel deve essere reso noto preventivamente al destinatario, qualunque sia la finalità della comunicazione e qualunque sia la natura del mittente.
L’informativa può essere strutturata anche in forma semplificata e multilivello. Ad esempio, può essere inserita in forma sintetica nel punto in cui viene raccolto l’indirizzo email, con rinvio a un’informativa più completa o alla privacy policy. Il titolare può anche utilizzare più canali informativi, purché il sistema complessivo sia chiaro, accessibile, comprensibile ed effettivamente idoneo a far acquisire consapevolezza all’utente.
Per i trattamenti già in corso, il Garante ammette una soluzione pratica: colmare il deficit informativo con il primo messaggio utile o nel primo momento di discontinuità disponibile nella relazione con l’interessato.
Come deve essere raccolto e gestito il consenso
Le Linee guida contengono indicazioni pratiche molto interessanti anche sul piano operativo. Quando il consenso è necessario, il Garante ritiene preferibile raccoglierlo al momento stesso dell’acquisizione dell’indirizzo email, dopo avere informato correttamente l’interessato.
L’Autorità ammette che, in una logica di semplificazione, il consenso al tracciamento possa essere ricompreso nel consenso più generale alla ricezione di comunicazioni promozionali, purché la richiesta sia formulata in modo chiaro, neutro e non manipolativo. Non serve quindi necessariamente moltiplicare i flag, ma è indispensabile che l’utente sia consapevole del fatto che le email potranno contenere strumenti di tracciamento.
Al tempo stesso, però, il Garante richiede che la revoca sia sempre possibile anche in forma granulare. Ciò significa che l’interessato deve poter scegliere non solo di non ricevere più le comunicazioni, ma anche di continuare a riceverle senza tracking pixel. È un passaggio molto rilevante, perché impone di progettare sistemi di preference management più evoluti rispetto al semplice link di disiscrizione totale.
Revoca granulare e gestione delle preferenze
Uno dei punti più innovativi del provvedimento è proprio l’insistenza sulla revoca granulare. Il Garante suggerisce che ogni email possa contenere un link o un’icona standardizzata, collocata ad esempio nel footer, che conduca a un’area dedicata alla gestione dei diritti e delle preferenze.
In questa area l’utente dovrebbe poter compiere almeno due scelte distinte: interrompere del tutto la ricezione delle email oppure continuare a riceverle senza essere tracciato tramite pixel.
Per i titolari si tratta di un adeguamento non banale, perché comporta modifiche sia documentali sia tecniche, ma il principio affermato è molto netto: il rifiuto del tracking non deve tradursi nella perdita del servizio o nell’impossibilità di ricevere la comunicazione.
Inoltre, tutte le scelte dell’utente devono essere correttamente registrate e conservate, anche ai fini probatori. Il titolare deve infatti poter dimostrare, in caso di verifica o contestazione, di avere acquisito e gestito correttamente il consenso e la sua eventuale revoca.
Privacy by design: cosa devono fare concretamente aziende e piattaforme
Il provvedimento richiama anche il principio di privacy by design e by default. Il Garante invita espressamente i titolari a configurare i sistemi in modo da ridurre al minimo l’identificabilità dell’interessato.
Tra le misure suggerite vi è, ad esempio, l’utilizzo di identificativi inintelligibili e non sequenziali, associati internamente all’indirizzo email in un layer separato della piattaforma. In questo modo, l’evento di apertura verrebbe conteggiato tramite un identificativo tecnico, senza esporre direttamente l’indirizzo di posta nella richiesta generata dal pixel.
Sul piano operativo, questo significa che chi utilizza piattaforme di emailing o marketing automation non può più limitarsi a inserire clausole generiche nella privacy policy. Occorre verificare concretamente come la piattaforma genera il pixel, quali dati tecnici transitano, se il tracciamento è individuale o aggregato, se esistono opzioni di anonimizzazione, come vengono gestite le preferenze dell’utente e quali ruoli privacy assumono i soggetti coinvolti.
Chi è coinvolto: non solo il mittente, ma l’intera filiera tecnica
Le Linee guida hanno una portata ampia anche sotto il profilo soggettivo. Il Garante non si rivolge soltanto al soggetto che invia l’email, ma a tutti gli attori che, a vario titolo, partecipano all’uso dei tracking pixel.
Rientrano quindi nel perimetro di attenzione il mittente della comunicazione, il fornitore della piattaforma di invio, il provider di servizi email, l’eventuale soggetto che noleggia liste, il fornitore della tecnologia di tracciamento e, in taluni casi, anche altri soggetti che contribuiscono alla progettazione e alla gestione della campagna.
Di conseguenza, uno dei primi passaggi da compiere in sede di compliance è la corretta qualificazione dei ruoli privacy: titolare, responsabile del trattamento, eventuale contitolare. Anche su questo fronte non sarà sufficiente affidarsi a formule standard, ma servirà verificare chi determina realmente finalità e mezzi del trattamento.
Impatto pratico per newsletter, DEM, email transazionali e comunicazioni di servizio
Dal punto di vista applicativo, il provvedimento impatta su categorie di messaggi molto diverse tra loro.
Le newsletter editoriali e informative dovranno essere valutate con attenzione, perché l’eventuale monitoraggio individuale delle aperture può far scattare la necessità del consenso specifico al tracciamento, salvo che il sistema sia realmente anonimizzato e limitato a finalità statistiche aggregate.
Per le DEM e le campagne promozionali il quadro è ancora più chiaro: se il tracking viene usato per ottimizzare la performance della campagna o profilare il destinatario, il consenso preventivo rappresenta la regola.
Le email transazionali e i messaggi automatici non sono invece automaticamente esenti. Occorre distinguere: se il pixel è realmente necessario a finalità di sicurezza, autenticazione o corretta erogazione del servizio richiesto, può operare una deroga; diversamente, anche in questo ambito il tracciamento individuale non può essere dato per scontato.
Quanto alle comunicazioni di servizio o istituzionali, le Linee guida riconoscono margini più ampi, ma sempre entro limiti ben precisi e con il permanere dell’obbligo informativo.
Il termine per adeguarsi
Il Garante ha previsto un periodo di adeguamento di 6 mesi dalla pubblicazione delle Linee guida in Gazzetta Ufficiale (quindi da novembre 2026). Questo significa che aziende, enti e fornitori dovranno utilizzare questo intervallo per rivedere informative, moduli di raccolta, meccanismi di consenso, sistemi di revoca e configurazioni tecniche delle piattaforme di invio.
Non si tratta, quindi, di un intervento solo documentale. In molti casi sarà necessario mettere mano ai flussi operativi, alle integrazioni con i provider di emailing e alle impostazioni dei software di marketing automation, per distinguere i casi in cui il pixel può essere mantenuto in regime di deroga da quelli in cui, invece, sarà necessario raccogliere un consenso valido e gestirne correttamente la revoca.
Considerazioni finali
Le Linee guida del 17 aprile 2026 segnano un passaggio importante perché portano il tema del tracciamento email fuori da una zona grigia che, per anni, ha favorito prassi molto invasive ma scarsamente trasparenti. Il Garante afferma un principio semplice: anche l’apertura di una email può diventare un dato comportamentale rilevante, e il suo monitoraggio non può avvenire di nascosto.
Per chi invia comunicazioni elettroniche il tema non è più rinviabile. Occorre capire se i tracking pixel in uso siano davvero necessari, se ricadano in una delle deroghe previste dall’art. 122 del Codice, se i dati siano realmente anonimizzati e, soprattutto, se l’utente sia stato messo nelle condizioni di sapere, scegliere e revocare.
In termini concreti, la compliance non passerà solo da una migliore privacy policy, ma da una revisione dell’intera architettura del tracciamento email. Ed è proprio su questo terreno, tecnico oltre che giuridico, che molte organizzazioni saranno chiamate a misurarsi nei prossimi mesi.