Newsletter senza consenso? La Corte di Giustizia chiarisce quando è possibile: la sentenza Inteligo Media (C-654/23)
l 13 novembre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pubblicato una decisione destinata ad avere un impatto significativo su editori online, provider di servizi digitali, e-commerce e, più in generale, su chi utilizza newsletter come strumento di comunicazione e fidelizzazione.
La sentenza Inteligo Media (C-654/23) chiarisce quando sia possibile inviare newsletter senza un consenso esplicito, facendo applicazione dell’art. 13, par. 2, della direttiva e-privacy (c.d. “soft opt-in”) e ai principi cardine del GDPR.
Il caso: la newsletter inviata dopo la creazione di un account gratuito
Inteligo Media, editore romeno della piattaforma avocanet.ro, permetteva agli utenti di:
- leggere gratuitamente un numero limitato di articoli,
- creare un account gratuito per accedere a più contenuti,
- ricevere automaticamente una newsletter quotidiana con sintesi degli aggiornamenti legislativi,
- acquistare, solo se interessati, contenuti premium a pagamento.
Gli utenti potevano rifiutare la newsletter o cancellarsi in qualsiasi momento.
L’autorità romena per la protezione dati (ANSPDCP) ha però sanzionato l’editore, sostenendo che mancasse un consenso conforme al GDPR per l’invio della newsletter.
La questione è così approdata alla Corte di Giustizia.
La decisione: quella newsletter è “marketing diretto”
La Corte riconosce due punti centrali:
Anche se informativa, la newsletter è marketing diretto
Perché?
- rimanda tramite link ad articoli completi, alcuni dei quali consultabili solo tramite abbonamento,
- incentiva quindi la sottoscrizione del servizio premium.
È comunicazione inviata a scopo commerciale, quindi rientra pienamente nell’art. 13 della direttiva 2002/58/CE.
L’e-mail è stata ottenuta “nel contesto della vendita di un servizio”
Anche se la creazione dell’account era gratuita, essa:
- rientrava nella strategia commerciale dell’editore,
- costituiva una prestazione “remunerata indirettamente”,
- creava un rapporto di clientela idoneo a giustificare l’applicazione del “soft opt-in”.
Non serve un pagamento diretto: anche un servizio gratuito può integrare la “vendita di un servizio”.
l punto chiave: si applica il “soft opt-in” (art. 13(2) direttiva e-privacy)
Secondo la Corte, l’invio della newsletter è legittimo senza consenso esplicito, se rispettate le tre condizioni del soft opt-in:
- Rapporto di clientela
L’indirizzo e-mail è ottenuto nel contesto di un servizio fornito (anche gratuito). - Comunicazioni su prodotti o servizi analoghi
La newsletter riguarda contenuti coerenti con il servizio richiesto dall’utente. - Opt-out semplice, chiaro e gratuito
L’utente deve poter rifiutare l’invio:- al momento della raccolta del dato;
- in ogni e-mail inviata.
Conseguenza decisiva: non si applica l’art. 6 GDPR
Poiché l’art. 13(2) e-privacy regola in modo esaustivo questa ipotesi: non serve valutare la base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR.
Cosa cambia per aziende, editori e professionisti
La sentenza chiarisce definitivamente che:
- non serve un consenso esplicito per inviare newsletter a chi ha già acquistato o usufruito di un servizio analogo (anche gratuito);
- la newsletter può contenere informazioni “miste” (editoriali + rimandi commerciali), purché la finalità sia legata al servizio originario;
- il soft opt-in vale anche per account o servizi gratuiti, se inseriti in un modello economico.
Ma attenzione: non tutto può essere inviato senza consenso.
Il soft opt-in non si applica se:
- la newsletter riguarda prodotti/servizi non analoghi;
- si utilizzano liste acquistate da terzi;
- l’e-mail è raccolta per motivi diversi dal rapporto con il cliente;
- il processo di opt-out non è chiaro e immediato.
Newsletter senza consenso: checklist operativa
Ecco cosa deve prevedere un sistema di newsletter per essere conforme:
✔ 1. Informativa trasparente al momento della raccolta
Spiegare chiaramente che l’indirizzo sarà utilizzato per inviare comunicazioni su servizi analoghi.
✔ 2. Opt-out immediato
È obbligatorio offrire all’utente la possibilità di non ricevere la newsletter già nel form di iscrizione.
✔ 3. Link di disiscrizione in ogni newsletter
Deve essere:
- evidente,
- funzionante,
- senza autenticazioni o passaggi inutili.
✔ 4. Comunicazioni coerenti
I messaggi devono riguardare prodotti/servizi simili a quelli richiesti dall’utente.
✔ 5. Registro delle preferenze
È necessario conservare prova della data di raccolta dell’e-mail e delle scelte dell’utente.
✔ 6. Nessuna profilazione aggiuntiva senza consenso
Il soft opt-in copre solo l’invio della newsletter, non profilazioni ulteriori.
Conclusioni
La sentenza Inteligo Media rappresenta una svolta importante: rafforza e amplia l’utilizzo legittimo del soft opt-in, rendendo più semplice per gli operatori comunicare con utenti già in rapporto con il servizio.
Allo stesso tempo, richiede rigore nella gestione di: (i) informativa, (ii) opt-out,(iii) contenuto delle comunicazioni, (iv) documentazione delle scelte dell’utente.
Per molti gestori di siti, editori, e-commerce, startup e professionisti, è il momento giusto per rivedere form di raccolta e sistemi newsletter e verificare se si può legittimamente operare senza chiedere un consenso esplicito.