Newsletter senza consenso? La Corte di Giustizia chiarisce quando è possibile: la sentenza Inteligo Media (C-654/23)

l 13 novembre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pubblicato una decisione destinata ad avere un impatto significativo su editori online, provider di servizi digitali, e-commerce e, più in generale, su chi utilizza newsletter come strumento di comunicazione e fidelizzazione.
La sentenza Inteligo Media (C-654/23) chiarisce quando sia possibile inviare newsletter senza un consenso esplicito, facendo applicazione dell’art. 13, par. 2, della direttiva e-privacy (c.d. “soft opt-in”) e ai principi cardine del GDPR.

Il caso: la newsletter inviata dopo la creazione di un account gratuito

Inteligo Media, editore romeno della piattaforma avocanet.ro, permetteva agli utenti di:

  • leggere gratuitamente un numero limitato di articoli,
  • creare un account gratuito per accedere a più contenuti,
  • ricevere automaticamente una newsletter quotidiana con sintesi degli aggiornamenti legislativi,
  • acquistare, solo se interessati, contenuti premium a pagamento.

Gli utenti potevano rifiutare la newsletter o cancellarsi in qualsiasi momento.

L’autorità romena per la protezione dati (ANSPDCP) ha però sanzionato l’editore, sostenendo che mancasse un consenso conforme al GDPR per l’invio della newsletter.

La questione è così approdata alla Corte di Giustizia.

La decisione: quella newsletter è “marketing diretto”

La Corte riconosce due punti centrali:

Anche se informativa, la newsletter è marketing diretto

Perché?

  • rimanda tramite link ad articoli completi, alcuni dei quali consultabili solo tramite abbonamento,
  • incentiva quindi la sottoscrizione del servizio premium.

È comunicazione inviata a scopo commerciale, quindi rientra pienamente nell’art. 13 della direttiva 2002/58/CE.

L’e-mail è stata ottenuta “nel contesto della vendita di un servizio”

Anche se la creazione dell’account era gratuita, essa:

  • rientrava nella strategia commerciale dell’editore,
  • costituiva una prestazione “remunerata indirettamente”,
  • creava un rapporto di clientela idoneo a giustificare l’applicazione del “soft opt-in”.

Non serve un pagamento diretto: anche un servizio gratuito può integrare la “vendita di un servizio”.

Newsletter senza consenso immagine generata tramite intelligenza artificiale

l punto chiave: si applica il “soft opt-in” (art. 13(2) direttiva e-privacy)

Secondo la Corte, l’invio della newsletter è legittimo senza consenso esplicito, se rispettate le tre condizioni del soft opt-in:

  1. Rapporto di clientela
    L’indirizzo e-mail è ottenuto nel contesto di un servizio fornito (anche gratuito).
  2. Comunicazioni su prodotti o servizi analoghi
    La newsletter riguarda contenuti coerenti con il servizio richiesto dall’utente.
  3. Opt-out semplice, chiaro e gratuito
    L’utente deve poter rifiutare l’invio:
    • al momento della raccolta del dato;
    • in ogni e-mail inviata.

Conseguenza decisiva: non si applica l’art. 6 GDPR

Poiché l’art. 13(2) e-privacy regola in modo esaustivo questa ipotesi: non serve valutare la base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Cosa cambia per aziende, editori e professionisti

La sentenza chiarisce definitivamente che:

  • non serve un consenso esplicito per inviare newsletter a chi ha già acquistato o usufruito di un servizio analogo (anche gratuito);
  • la newsletter può contenere informazioni “miste” (editoriali + rimandi commerciali), purché la finalità sia legata al servizio originario;
  • il soft opt-in vale anche per account o servizi gratuiti, se inseriti in un modello economico.

Ma attenzione: non tutto può essere inviato senza consenso.
Il soft opt-in non si applica se:

  • la newsletter riguarda prodotti/servizi non analoghi;
  • si utilizzano liste acquistate da terzi;
  • l’e-mail è raccolta per motivi diversi dal rapporto con il cliente;
  • il processo di opt-out non è chiaro e immediato.

Newsletter senza consenso: checklist operativa

Ecco cosa deve prevedere un sistema di newsletter per essere conforme:

1. Informativa trasparente al momento della raccolta

Spiegare chiaramente che l’indirizzo sarà utilizzato per inviare comunicazioni su servizi analoghi.

2. Opt-out immediato

È obbligatorio offrire all’utente la possibilità di non ricevere la newsletter già nel form di iscrizione.

3. Link di disiscrizione in ogni newsletter

Deve essere:

  • evidente,
  • funzionante,
  • senza autenticazioni o passaggi inutili.

4. Comunicazioni coerenti

I messaggi devono riguardare prodotti/servizi simili a quelli richiesti dall’utente.

5. Registro delle preferenze

È necessario conservare prova della data di raccolta dell’e-mail e delle scelte dell’utente.

6. Nessuna profilazione aggiuntiva senza consenso

Il soft opt-in copre solo l’invio della newsletter, non profilazioni ulteriori.

Conclusioni

La sentenza Inteligo Media rappresenta una svolta importante: rafforza e amplia l’utilizzo legittimo del soft opt-in, rendendo più semplice per gli operatori comunicare con utenti già in rapporto con il servizio.

Allo stesso tempo, richiede rigore nella gestione di: (i) informativa, (ii) opt-out,(iii) contenuto delle comunicazioni, (iv) documentazione delle scelte dell’utente.

Per molti gestori di siti, editori, e-commerce, startup e professionisti, è il momento giusto per rivedere form di raccolta e sistemi newsletter e verificare se si può legittimamente operare senza chiedere un consenso esplicito.

IMG 4906 Avv. Selene Galeazzi

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