Diritto di recesso online: dal 19 giugno 2026 arriva la funzione digitale obbligatoria
Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 è stato introdotto nel Codice del Consumo il nuovo art. 54-bis, dedicato all’esercizio del diritto di recesso online nei contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia digitale.
La novità è rilevante per tutti gli operatori che vendono online beni, servizi, abbonamenti o contenuti digitali ai consumatori: a partire dal 19 giugno 2026, infatti, non sarà più sufficiente prevedere nelle condizioni generali di vendita una clausola sul recesso o indicare un indirizzo email a cui inviare la comunicazione.
Nei casi in cui il contratto sia concluso online, il consumatore dovrà poter esercitare il diritto di recesso anche attraverso una funzione digitale dedicata, disponibile direttamente sull’interfaccia utilizzata per concludere il contratto.
Si tratta quindi di un aggiornamento che non riguarda soltanto la documentazione legale dell’e-commerce, ma anche la struttura tecnica e l’esperienza utente del sito.
Cosa prevede il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo
Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo disciplina l’esercizio del diritto di recesso per i contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online.
In concreto, quando un consumatore conclude un contratto online, il professionista deve consentirgli di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso messa a disposizione attraverso la stessa interfaccia digitale.
La finalità della norma è evidente: rendere l’esercizio del recesso più semplice, immediato e tracciabile, evitando che il consumatore debba cercare procedure poco chiare, indirizzi email difficili da individuare o percorsi eccessivamente complessi.
Il diritto di recesso online, quindi, non resta più soltanto una previsione contenuta nei documenti contrattuali, ma diventa un elemento concreto dell’interfaccia online.
Come deve funzionare la nuova funzione di recesso online
La norma individua requisiti piuttosto precisi.
La funzione di recesso online deve essere resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto. Deve inoltre essere ben visibile sull’interfaccia online e facilmente accessibile.
Anche la dicitura utilizzata assume rilievo. Il nuovo art. 54-bis prevede che la funzione sia indicata con le parole “recedere dal contratto qui” oppure con altra formulazione equivalente e altrettanto inequivocabile.
Non sono quindi consigliabili formule ambigue, generiche o collocate in sezioni difficili da raggiungere. L’utente deve poter comprendere immediatamente che quella specifica funzione serve per esercitare il diritto di recesso.
La funzione deve inoltre permettere al consumatore di fornire o confermare facilmente alcune informazioni essenziali, tra cui il proprio nome, gli elementi identificativi del contratto dal quale intende recedere e il mezzo elettronico tramite il quale ricevere la conferma del recesso.
La procedura in due passaggi
Uno degli aspetti più importanti della nuova disciplina è la previsione di una procedura di recesso online in due passaggi.
Il consumatore deve prima poter inviare la dichiarazione di recesso online. Successivamente, deve poter confermare la propria scelta mediante una seconda azione chiara, ad esempio attraverso un pulsante recante la dicitura “conferma recesso” o una formula equivalente.
Questa impostazione ha una funzione pratica: da un lato, evita che il recesso venga esercitato accidentalmente; dall’altro, garantisce che la decisione del consumatore sia espressa in modo chiaro e verificabile.
Una volta completata la procedura, il professionista deve inviare al consumatore, senza indebito ritardo, una conferma su supporto durevole, normalmente tramite email. Tale conferma dovrebbe consentire di documentare il contenuto della richiesta e il momento in cui la dichiarazione è stata trasmessa.
Quando il recesso si considera esercitato nei termini
Il nuovo art. 54-bis chiarisce anche il momento rilevante ai fini della tempestività del recesso.
Il diritto di recesso si considera esercitato nei termini se il consumatore invia la dichiarazione online prima della scadenza del periodo previsto, anche se la ricezione o la successiva gestione della richiesta da parte del professionista avviene in un momento successivo.
Questo aspetto impone agli operatori una particolare attenzione nella gestione dei flussi informatici, perché il sistema dovrà essere in grado di registrare correttamente il momento di invio della richiesta e di generare una conferma coerente con i requisiti normativi.
Resta fermo che, nei casi ordinari di vendita a distanza di beni, il termine per esercitare il diritto di recesso negli e-commerce è di 14 giorni di calendario dalla ricezione del prodotto. Per i servizi, invece, il termine decorre generalmente dalla conclusione del contratto, salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa consumeristica.
Quali siti e attività devono adeguarsi
La nuova disciplina interessa in particolare gli e-commerce B2C, cioè i siti che vendono beni o servizi a consumatori.
Rientrano quindi, a titolo esemplificativo, gli shop online tradizionali, i siti che vendono servizi digitali, le piattaforme SaaS rivolte anche a consumatori, i servizi in abbonamento e, più in generale, le interfacce online attraverso cui il consumatore può concludere un contratto a distanza.
L’impatto può riguardare anche marketplace e piattaforme, nella misura in cui il contratto venga concluso tramite l’interfaccia online messa a disposizione dell’utente.
Diversa è invece la valutazione per i rapporti esclusivamente B2B, nei quali il cliente non agisce come consumatore. In questi casi, la disciplina del diritto di recesso prevista dal Codice del Consumo non trova applicazione nei medesimi termini, ma resta comunque opportuno valutare con attenzione la struttura contrattuale e le procedure di gestione delle richieste dei clienti.
Perché non basta aggiornare le condizioni generali di vendita
Uno degli errori più frequenti sarà considerare questa novità come un semplice aggiornamento documentale.
In realtà, il nuovo art. 54-bis introduce un obbligo che ha anche una componente tecnica. Non è sufficiente modificare le condizioni generali di vendita, l’informativa precontrattuale o la pagina dedicata ai resi.
Occorre verificare se il sito consente effettivamente al consumatore di esercitare il recesso online tramite una funzione dedicata, visibile, accessibile e disponibile per tutto il periodo utile.
Un e-commerce potrebbe quindi avere condizioni generali di vendita formalmente corrette, ma risultare comunque non adeguato se l’interfaccia non consente l’esercizio del recesso secondo le modalità richieste dalla nuova norma.
I rischi in caso di mancato adeguamento
Il mancato adeguamento può esporre il professionista a diversi profili di rischio.
In primo luogo, possono sorgere contestazioni da parte dei consumatori, soprattutto nei casi in cui il recesso risulti difficile da esercitare o non vi sia prova chiara della procedura seguita.
In secondo luogo, l’assenza di una funzione di recesso online conforme potrebbe assumere rilievo anche sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette, in particolare quando l’interfaccia renda l’esercizio del diritto eccessivamente complesso, poco trasparente o dissuasivo.
Sul piano pratico, inoltre, la mancanza di un sistema tracciabile può rendere più difficile dimostrare quando la richiesta è stata inviata, quando è stata ricevuta e come è stata gestita dall’azienda.
Per questo motivo, l’adeguamento dovrebbe essere affrontato non solo come un obbligo legale, ma anche come un presidio organizzativo e probatorio.
Cosa devono fare imprese, e-commerce e web agency
Gli operatori che vendono online dovrebbero avviare una verifica del proprio sito con adeguato anticipo rispetto alla data del 19 giugno 2026.
In particolare, è opportuno controllare se il flusso attuale di recesso consente già al consumatore di esercitare il diritto direttamente online, senza dover necessariamente inviare una email, scaricare un modulo o seguire passaggi esterni all’interfaccia.
Se questa funzione non è presente, sarà necessario valutare un intervento tecnico sul sito o sulla piattaforma e-commerce utilizzata.
Le web agency e gli sviluppatori, a loro volta, dovranno considerare la funzione di recesso online come un elemento ordinario della progettazione di un sito e-commerce B2C. Così come vengono previsti checkout, area utente, gestione ordini e comunicazioni automatiche, dovrà essere progettato anche un percorso chiaro e conforme per l’esercizio del diritto di recesso online.
Parallelamente, dovranno essere aggiornati i documenti legali del sito, incluse le condizioni generali di vendita e le informative precontrattuali, in modo da indicare correttamente l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso.
Conclusioni
Il nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo segna un passaggio importante nell’evoluzione della disciplina dei contratti conclusi online.
Il diritto di recesso online non è più soltanto una clausola da inserire nelle condizioni generali di vendita, ma diventa una funzione concreta dell’interfaccia digitale.
Per gli e-commerce e, più in generale, per le imprese che concludono contratti online con consumatori, l’adeguamento richiede quindi un doppio intervento: da un lato, la revisione della documentazione legale del sito; dall’altro, la verifica tecnica del sito e dei flussi di gestione del recesso.
Il tema dovrà essere affrontato con particolare attenzione nei prossimi mesi, soprattutto per gli operatori che utilizzano CMS, piattaforme proprietarie o sistemi e-commerce che potrebbero non avere ancora una funzione nativa conforme ai requisiti introdotti dalla nuova disciplina.
Lo Studio Legale Grassano assiste imprese, e-commerce, piattaforme digitali e web agency nella verifica della conformità legale dei siti web, nell’aggiornamento delle condizioni generali di vendita e nella valutazione dei flussi digitali relativi al diritto di recesso online.